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FINE DEL MERCATO TUTELATO - COSA FARE SPIEGATO IN MODO SEMPLICE E TRASPARENTE
Broni Stradella ha realizzato un vademecum con le informazioni principali per fare chiarezza e gestire e con facilità e consapevolezza il passaggio definitivo al mercato libero, scegliendo il proprio fornitore di energia elettrica e gas.
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Puoi accedere con le stesse credenziali della tua Area Riservata presente su questo sito e puoi memorizzarle per un accesso successivo ancora più semplice e veloce.
L’App BRONI STRADELLA GAS E LUCE è disponibile per tutti i dispositivi:
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Deliberazione 223/2016/R/gas
Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet http://www.autorita.energia.it/it/index.htm .
Di seguito è possibile prendere visione della seguente modulistica:
Per assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia si sinistro (MDS); per informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro; per inoltro di reclami sull’andamento dell’iter di liquidazione dei danni è possibile fare riferimento al CIG – Comitato Italiano Gas.
- 800.92.92.86 attivo dal Lunedì al Venerdì 09:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00. (Il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell’anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza)
- e-mail: assigas@cig.it
- fax: 02 720 016 46
BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS
Delibera Area 63/2021/R/com
Il bonus sociale è un importo che viene accreditato ai clienti che ne hanno diritto. Si tratta di uno strumento introdotto dal Governo per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio ed una compensazione sulla spesa per la fornitura di gas ed energia elettrica.
Dal 1° gennaio 2021, per accedere al bonus sociale per disagio economico, gli interessati non dovranno più presentare la domanda presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino / nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE.
Non cambia invece la procedura per l’ottenimento del bonus sociale per disagio fisico (energia elettrica), per il quale il cittadino richiedente dovrà rivolgersi al Comune di Residenza.
Condizioni generali di ammissione al meccanismo dei bonus sociali
Il bonus sociale elettrico ed il bonus sociale gas sono riconosciuti automaticamente:
a) ai clienti domestici che risultano in stato di disagio economico e titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica
b) ai clienti domestici diretti che risultano in stato di disagio economico e titolari di un contratto di fornitura di gas naturale
c) ai clienti domestici indiretti che risultano in stato di disagio economico e che utilizzano nella propria abitazione una fornitura centralizzata di gas naturale
Lo stato di disagio economico è attestato dall’INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata dal cliente domestico.
Ogni nucleo familiare ISEE, e ciascuno dei suoi componenti, può beneficiare di un solo bonus sociale elettrico e di un solo bonus sociale gas per ogni anno di competenza.
Procedura Operativa
L’INPS invierà automaticamente le informazioni derivanti dalle DSU attestate nel mese di riferimento al Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati dell’Acquirente Unico che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas. L’elenco è suddiviso in tre classi di agevolazione:
a) DSU aventi nuclei con ISEE ≤ 8.265;
b) DSU aventi nuclei con 265 < ISEE ≤ 20.000 con 4 (o più) figli, indipendentemente dal fatto che i medesimi nuclei risultino percettori di Rdc/Pdc;
c) DSU aventi nuclei con ISEE > 8.265 percettori di Rdc/Pdc con meno di 4 figli.
Per i clienti domestici in stato di disagio economico il bonus sociale elettrico è riconosciuto al punto di prelievo identificato dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti ha diritto al bonus sociale elettrico con riferimento ad un solo punto di prelievo per ogni anno di competenza;
b) il Codice Fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE devono coincidere con il Codice Fiscale e il nominativo del titolare del contratto di fornitura per uso domestico corrispondente al punto di prelievo;
c) il punto di prelievo deve risultare attivo o sospeso per morosità ai sensi dell’articolo 4 del TIMOE;
d) nel caso al nucleo famigliare corrispondano più punti di fornitura viene privilegiato il punto di fornitura corrispondente all’abitazione di residenza.
Per i clienti domestici diretti in stato di disagio economico il bonus sociale gas è riconosciuto al punto di riconsegna identificato dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti hanno diritto al bonus sociale gas con riferimento ad un solo punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG (uso domestico), per ogni anno di competenza;
b) il Codice Fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE devono coincidere con il Codice Fiscale e il nominativo del titolare del contratto di fornitura per uso domestico corrispondente al punto di riconsegna;
c) il punto di riconsegna deve risultare attivo o sospeso per morosità ai sensi dell’articolo 4 del TIMOE;
d) il punto di riconsegna deve essere della tipologia di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG – uso domestico;
e) il punto di riconsegna deve essere classificato nella categoria C1, C2 o C3 di cui alla Tabella 1 del TISG;
f) il misuratore installato nel punto di riconsegna deve essere di classe non superiore a G6;
g) nel caso al nucleo famigliare corrispondano più punti di fornitura viene privilegiato il punto di fornitura corrispondente all’abitazione di residenza.
Per i clienti domestici indiretti in stato di disagio economico, identificati dal Gestore del SII, il bonus sociale gas è riconosciuto dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti hanno diritto al bonus sociale gas con riferimento ad un unico impianto condominiale, per ogni anno di competenza;
b) il punto di riconsegna, deve:
b1) essere della tipologia di cui al comma 2.3, lettera b) del TIVG (uso condominio);
b2) essere classificato nella categoria C1 o C3 di cui alla Tabella 1 del TISG;
b3) risultare attivo;
c) la fornitura di gas naturale deve essere utilizzata dal cliente domestico indiretto in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare.
Ogni bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione.
Il periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas decorre dal primo giorno del mese in cui il Gestore del SII effettua le verifiche di propria competenza e notifica all’impresa di distribuzione, all’Utente del dispacciamento/Utente della distribuzione e alla Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR o, per i clienti domestici indiretti, a CSEA, le informazioni necessarie ai fini della corresponsione dell’agevolazione
Ammontare della compensazione – clienti domestici elettrici
Ammontare della compensazione – clienti domestici gas
Fatturazione
I bonus sociali luce e gas sono applicati direttamente in bolletta nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia risultato intestatario di una fornitura diretta (individuale)con i requisiti di cui sopra.
Il venditore è tenuto a fatturare l’ammontare annuo del bonus previsto da Arera, in detrazione della quota fissa gestione e trasporto del contatore, mediante l’applicazione di un criterio pro quota giorno. In dettaglio:
TARIFFA COMPENSATIVA PREVISTA DA ARERA X GG DI CONSUMO / 365
Invece, nel caso in cui il nucleo familiare usufruisca di una fornitura centralizzata (condominiale) viene riconosciuto l’intero importo alla famiglia disagiata una volta l’anno attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.
Nel caso in cui il punto di fornitura oggetto del bonus venga volturato, cessato su richiesta del cliente, cessato amministrativamente per morosità il venditore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura la quota di bonus sociale residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione.
Nel caso in cui il punto di fornitura oggetto del bonus cambi fornitore per switching è garantita la continuità del bonus, il venditore entrante procederà a riconoscere al cliente la quota parte giornaliera dal giorno di subentro nella fornitura.
Bonus Sociale per Disagio Fisico – Fornitura di Energia Elettrica
Ai fini dell’ammissione alla compensazione il cliente interessato presenta apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni di cui alla Tabella 1 sotto riportata.
In alternativa, la richiesta di ammissione alla compensazione può essere avanzata attraverso un organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune di residenza.
Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è cumulabile con il bonus sociale elettrico per disagio economico in presenza dei rispettivi requisiti di ammissione.
Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione il cliente interessato è tenuto ad utilizzare una apposita modulistica i cui fac simile vengono messi a disposizione sul sito internet dell’Autorità (www.arera.it) e sul sito internet di SGAte (www.sgate.it).
Al cliente che presenta una richiesta di ammissione viene rilasciato il certificato previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 contenente anche il codice identificativo della domanda e le credenziali di accesso al portale internet per la verifica dello stato della propria pratica.
L’impresa di distribuzione applica la componente tariffaria compensativa a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune titolato a ricevere le richieste di ammissione. La compensazione è riconosciuta dall’impresa di distribuzione senza interruzione fino alla notifica di cessato uso di apparecchiature medicali. Infatti, nel caso di cessato uso di apparecchiature elettromedicali, la compensazione viene interrotta dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta notifica all’impresa di distribuzione da parte del venditore. Il venditore, entro 10 giorni lavorativi, comunica all’impresa di distribuzione competente le segnalazioni ricevute dal cliente. Il cliente, in conformità all’obbligo di comunicazione tempestiva di cui all’articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, procede a tale segnalazione entro 30 giorni dal cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
La compensazione è riconosciuta mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo.
Nel caso di voltura del contratto a nome del soggetto disagiato titolare del bonus fisico, la compensazione prosegue in continuità.
La condizione di disagio fisico è attestata da una certificazione ASL che dichiari la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell’agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita.
Le apparecchiature sono quelle elencate nel decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011.
I clienti domestici in condizione di disagio fisico nella richiesta di ammissione alla compensazione devono fornire almeno un recapito telefonico sempre raggiungibile, poiché ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del decreto 28 interministeriale dicembre 2007 sono identificati come non interrompibili ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico di cui alla deliberazione CIPE del 16 novembre 1979 s.m.i.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA - MERCATO LIBERO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AGEVOLAZIONE IMPOSTE DI CONSUMO GAS
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ESENZIONE IMPOSTE DI CONSUMO GAS
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER USI DESTINATI ALLE FORZE ARMATE NAZIONALI
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
DIRITTI DEL CONSUMATORE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
A partire dal 1 gennaio 2017 i Clienti di energia elettrica e gas, inclusi i prosumer, dovranno rivolgersi alla procedura obbligatoria di Conciliazione per risolvere le controversie non risolte attraverso la procedura di reclamo con il proprio fornitore.
È quanto prevede il Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico con Delibera 209/2016/E/COM del 5 maggio 2016 come integrata e modificata dalla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/COM.
Infatti, per la risoluzione delle problematiche relative alla fornitura di gas e/o energia elettrica, i clienti hanno a disposizione strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie definite ADR (Alternative Dispute Resolution). Attraverso questi strumenti i clienti ed i venditori trovano una soluzione condivisa, senza necessità di ricorrere al giudice ordinario.
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ PER RIVOLGERSI AL GIUDICE
Il tentativo di conciliazione è obbligatorio per il cliente laddove volesse eventualmente procedere con un’azione giudiziaria.
NON TUTTE LE CONTROVERSIE PASSANO DALLA CONCILIAZIONE
Sono escluse dall’obbligo della Conciliazione le controversie:
a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo (quelle per le quali sono state promosse azioni inibitorie, azioni di classe e altre azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti promosse da Associazioni dei Consumatori);
d)oggetto delle procedure speciali individuate dall’Appendice 2 dell’Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori.
QUANDO E’ POSSIBILE ATTIVARE LA CONCILIAZIONE
Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo.
La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.
COME ATTIVARE LA CONCILIAZIONE
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico oppure, in alternativa, presso un organismo che offre procedure ADR ( Alternative Dispute Resolutions) anche paritetiche ed è iscritto nell’elenco ADR.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line.
Le modalità di accesso al Servizio Conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura, nonché la lista degli ADR abilitati sono consultabili sul sito: http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm
Per ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione è possibile inviare una e-mail al Servizio Conciliazione all’indirizzo info.sportello@acquirenteunico.it, oppure rivolgersi al contact center al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare).
INFORMATIVA COMUNI TERREMOTATI
A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 Agosto 2016, il 26 Ottobre 2016 e il 18 Gennaio 2017, Broni Stradella Gas e Luce ha recepito i provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) che hanno disposto le agevolazioni a favore delle utenze delle zone colpite dal sisma, le modalità di ottenimento delle stesse, le modalità di rateizzazione delle fatture sospese individuati nella Delibera 252/2017/R/com.
L’ARERA ha previsto che fino al 31/12/2020 siano garantite le seguenti agevolazioni, cumulabili ai bonus elettrico e gas:
- La deliberazione 252/2017/R/com dell’ARERA prevede che per tutti coloro la cui abitazione si sia resa inagibile a causa del terremoto, vengano azzerati i costi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e volture delle utenze per la fornitura di elettricità, gas naturale, altro gas distribuito attraverso reti canalizzate, acquedotti, fognature e depurazioni.
- La non applicazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di rete e degli oneri generali.
- La non applicazione delle quote fisse di vendita per i soli clienti situati in zona rossa.
Broni Stradella Gas e Luce ha già proceduto ad erogare, ai clienti colpiti dal sisma, la fattura di conguaglio fino alle competenze di agosto 2019 procedendo altresì a rateizzare, come previsto dalle delibere 252 e 810, le somme a debito dei clienti.
Broni Stradella Gas e Luce emetterà entro il mese di giugno 2021 la seconda fattura di conguaglio, così come previsto dalle norme in vigore, che conguaglierà il periodo settembre 2019 – dicembre 2020 procedendo altresì alla rateizzazione degli importi per un periodo pari a 120 mesi dalla data fattura, sulla base della periodicità di fatturazione scelta dal cliente nel contratto di fornitura.
La delibera 111/2021/R/com del 18/03/2021 ha previsto ulteriormente di prorogare le agevolazioni su menzionate fino alla data del 31/12/2021 ai seguenti:
-
- soggetti che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione all’Agenzia delle Entrate e Inps, l’inagibilità o la permanenza dello stato di inagibilità del fabbricato, dell’abitazione, dello studio, dell’azienda.
- soggetti titolari di utenze site nelle SAE ovvero nei MAPRE.
- soggetti titolari di utenze e forniture in zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo agosto 2016 – luglio 2018.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, entro il 30 giugno 2021, presentano al venditore apposita istanza fornendo i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dell’avvenuta trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale;
b) autocertificazione – solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico – che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
A maggior tutela degli utenti e clienti finali, gli esercenti la vendita e/o i gestori del SII sono tenuti a considerare anche eventuali istanze pervenute successivamente e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
In tali casi, gli esercenti la vendita e/o i gestori del SII dovranno contabilizzare le agevolazioni spettanti, qualora sia stata già emessa la fattura di conguaglio, a partire dalla prima fattura utile. Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari della proroga delle agevolazioni ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale
Non sarà necessario seguire un iter speciale per ottenere le agevolazioni offerte dall’ARERA alle popolazioni colpite dal terremoto: verranno applicate automaticamente alle utenze esistenti ed attive alla data dell’evento sismico nei comuni interessati dal sisma.
Le agevolazioni sono cumulabili con le altre facilitazioni previste per le famiglie disagiate (bonus gas e bonus luce).
Per i comuni colpiti dal sisma del 18 Gennaio 2017 (comuni ex allegato 2-bis del DL 189/16), in tema di bonus, l’Autorità ha esteso a tali utenze la sospensione dei termini di scadenza delle domande di rinnovo bonus (inizialmente prevista con delibera 726/16) e li ha allineati ai termini previsti per la ripresa della fatturazione.
In particolare risultano sospesi:
a) gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo;
b) il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire informazioni ai cittadini sull’ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo;
c) l’invio delle comunicazioni ai cittadini circa l’emissione di bonifici domiciliati e l’accettazione delle domande di ri emissione dei bonifici non riscossi.
Riguardo ai beneficiari, l’ARERA ha garantito la “portabilità” dell’agevolazione (automatica e non), che sarà quindi fruibile dai soggetti che, avendo la propria abitazione inagibile, sono costretti a trasferirsi in un’altra località, anche se situata in comuni diversi da quelli ex allegato 1, 2 e 2 bis del Dl 189/16.
I Clienti, ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni relativamente al punto di fornitura originario, possono comunicare all’esercente la vendita l’eventuale diverso indirizzo, tramite:
- email a clienti@bsgaseluce.it,
- PEC a bronistradellagaseluce@legalmail.it
- fax allo 0385 246726
- posta ordinaria a Broni Stradella Gas e Luce s.r.l. Via Verdi, 18 – 27049 Stradella (PV)
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il servizio clienti di Broni Stradella Gas e Luce al numero verde 800. 739. 757
Clicca qui per leggere il testo completo della Delibera 252/2017/R/com.
Clicca qui sotto per vedere nel dettaglio i Comuni oggetto dell’agevolazione:
Clicca qui per vedere le modalità di ottenimento agevolazioni non automatiche (art.3 Delibera 252/2017/R/com).
Clicca qui per visualizzare le slide riepilogative dell’AEEGSI sulla Delibera 252/2017/R/com.
INFORMATIVA COSTITUZIONE MESSA IN MORA
MIX ENERGETICO
Il GSE provvede a calcolare e pubblicare i Fuel Mix sulla base delle informazioni ricevute dai produttori e dalla imprese di vendita e su quelle in proprio possesso.
In Italia le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali le informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica e sul suo impatto ambientale. Queste informazioni dovranno apparire nelle bollette, nel materiale informativo, sui siti internet dell’impresa e in fase pre-contrattuale, seguendo lo schema riportato in tabella.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito del GSE.
MODULO ADDEBITO DIRETTO SDD
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
MODULO AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DELLE FATTURE TRAMITE IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
MODULO DI RICHIESTA MODALITA' DI RICEZIONE FATTURA ELETTRONICA
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
SERVIZI AL CONTATORE GAS
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
SERVIZI AL CONTATORE ENERGIA ELETTRICA
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
POSA NUOVO CONTATORE PERMANENTE ENERGIA ELETTRICA
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
POSA NUOVO CONTATORE TEMPORANEO ENERGIA ELETTRICA
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
MODULO PRESCRIZIONE BREVE
Tale richiesta può essere inoltrata inviando il modulo presente in fattura o scaricabile qui all’indirizzo e-mail clienti@bsgaseluce.it .
La prescrizione breve si applica a utenti domestici, microimprese e professionisti, inoltre si segnala che sono esclusi dal provvedimento in questione i clienti multisito (qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc) e le amministrazioni pubbliche.
Si ricorda che, in ogni caso, le informazioni relative all’importo prescrivibile sono riportate in bolletta, per via della già citata delibera di ARERA, in base alla quale gli operatori sono appunto obbligati a informare il cliente, nell’ottica della tutela del consumatore e della trasparenza di mercato, su tutti i dati importanti per la conoscenza dei propri consumi e per effettuare correttamente i pagamenti. Gli importi oggetto di prescrizione sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal cliente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.
Si precisa che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente il seguente avviso testuale:
“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”
L’avviso di cui sopra dovrà essere accompagnato dall’indicazione dell’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni, dalla motivazione che ha determinato la comunicazione in questione e di una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore, nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.
Si precisa invece che il diritto del venditore a recuperare il saldo delle fatture non pagate si prescrive se non viene esercitato per 5 anni da quando lo stesso diventa esigibile (ovvero dalla data di scadenza della fattura). Tuttavia, se durante questo periodo il fornitore di energia pone in essere atti interruttivi della prescrizione (ad esempio, inviando una lettera di costituzione in mora), il termine di prescrizione inizia a decorrere di nuovo, come se non si tenesse conto del tempo già trascorso.
MODULO RECLAMI
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
MODULO RIPENSAMENTO
Per eventuali dubbi contatta il Numero Verde 800 739 757 o scrivi all’indirizzo clienti@bsgaseluce.it
QUALITA' COMMERCIALE
Le informative qui riportate riportano i livelli di qualità commerciale del servizio di vendita di Broni Stradella Gas e Luce Srl e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto degli stessi.
Per approfondire la normativa a riguardo, è possibile scaricare il Testo Integrato dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico sulla regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), e in particolare il suo Allegato A .
SICUREZZA IMPIANTI GAS
Ai sensi della Delibera n. 574/13 s.m.i. l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) ha emanato dei provvedimenti in materia di sicurezza nella distribuzione del gas fino al punto di riconsegna del gas ai clienti finali, mentre ha regolato le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza con la deliberazione n. 40/14 s.m.i.; quest’ultima, all’art. 13.4, prescrive che siano fornite annualmente informazioni in tema di sicurezza relative all’impianto di utenza
Teniamo a ricordare che per qualsiasi intervento di installazione, modifica, ampliamento e manutenzione di impianti a gas nonché per l’installazione e la manutenzione di apparecchi occorre rivolgersi esclusivamente ad installatori qualificati ed abilitati ovvero inscritti al Registro delle Ditte della Camera di Commercio o all’Albo Provinciale delle imprese Artigiane come prevede il D.M. n. 37/08 s.m.i.. Tale D.M. citato stabilisce che ogni lavoro eseguito sugli impianti gas deve essere corredato di una Dichiarazione di Conformità che certifichi la corretta esecuzione dell’impianto e il rispetto delle normative vigenti.
COSA FARE IN CASO DI DISPERSIONE CON ODORE DI GAS
- non accendere interruttori elettrici
- evitare l’uso di telefoni cellulari
- non usare fiamme libere di qualsiasi natura
- provvedere ad areare il locale aprendo tutte le finestre e porte finestre
- chiamare il pronto l’intervento gas del distributore di competenza territoriale indicato in bolletta
- chiudere il rubinetto generale o il contatore se accessibile
SICUREZZA POST CONTATORE
Ambito di applicazione
In particolare l’Allegato A alla Del. 40/2014/R/gas prevede ai sensi del TISG:
- l’aggiornamento delle tipologie di utenze soggette all’applicazione del regolamento (art. 2.1);
- la rivalutazione dei corrispettivi riconosciuti al Distributore per l’esecuzione delle attività previste dalla disciplina regolamento e rimodulazione degli intervalli di portata termica degli impianti di utenza a gas considerati (art. 8);
- le modifiche agli obblighi di informativa in capo al Venditore (art. 13)
- la revisione della procedura di attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi (art. 16);
- la revisione ed avvio effettivo della procedura di attivazione della fornitura per impianti di utenza modificati o trasformati (art. 18 e 19);
Le tipologie di utenze soggette alla nuova disciplina sono esclusivamente gli impianti di utenza a gas alimentati per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico (Allegato A Del 229/2012/R/gas), ossia uso riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti (art. 2.1 del TISG).
Copertura dei costi derivanti dall’attuazione del regolamento indicato dalla Delibera 40/2014/R/gas
Dal 1° luglio 2014, gli importi riconosciuti al Distributore per le attività di accertamento sono stati incrementati (art. 8 del TISG). In particolar modo:
- 47 Euro, portata termica complessiva fino a 35 KW (art. 8.1.a);
- 60 Euro, portata termica compresa tra 35 KW e 350 kW (art. 8.1.b);
- 70 Euro, portata termica complessiva maggiore di 350 kW (art. 8.1.c);
Mentre per quanto attiene ai seguenti interventi del Distributore, la Delibera di cui sopra prevede:
- 35 Euro per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas (art. 8.5);
- 47 Euro per ogni accertamento relativo agli impianti di utenza modificati o trasformati (art. 8.6).
Obblighi informativi imposti dalla Delibera 40/2014/R/gas a carico delle Società di vendita
Il Venditore è tenuto ad informare il Cliente di quanto previsto dal regolamento, in merito agli accertamenti, fornendo, ai sensi del TISG (art. 13.2):
- l’allegato G/40: Allegato informativo di attivazione fornitura
- l’allegato H/40: Conferma di richiesta attivazione/riattivazione della fornitura
- l’allegato I/40: Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto con relativi Allegati tecnici obbligatori
- l’allegato F/40: informativa sull’iter procedurale relativo alla richiesta di attivazione della fornitura a seguito della realizzazione dell’allacciamento richiesto.
La documentazione in caso di nuovi impianti, rilasciata dall’installatore al Cliente dovrà essere trasmessa da quest’ultimo al Distributore competente per territorio entro e non oltre 120 giorni solari dalla data della richiesta di attivazione della fornitura; trascorso tale termine la pratica verrà annullata dal Distributore stesso, con conseguente onere per il Cliente di ripresentazione della richiesta.
In caso di esito positivo dell’accertamento della documentazione inviata dal Cliente, attestante la corretta esecuzione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente, il Distributore, in base al regolamento applicativo della Delibera 40/2014/R/gas, ha l’obbligo di attivare l’erogazione del metano.
Nel caso in cui l’accertamento della documentazione ricevuta dal Distributore abbia un esito negativo, per ragioni di non correttezza o perché risulti incompleta, lo stesso Distributore invierà al Cliente, e in copia al Venditore, la comunicazione scritta con le ragioni del rigetto.
Il Cliente entro i 30 giorni lavorativi successivi alla comunicazione del Distributore, dovrà integrare quanto indicato, pena l’annullamento della richiesta.
In caso di “Accertamenti degli impianti di utenza modificati o trasformati “, la Delibera 40/2014/R/gas introduce le seguenti disposizioni:
- per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto trasformato (art. 18.1 del TISG), la procedura applicata rispecchia quella prevista per i nuovi impianti (art. 16.1 del TISG);
- per le richieste di riattivazione della fornitura per un impianto modificato, la procedura risulta così articolata (art. 18.2 del TISG ):
- il Cliente richiede l’attivazione esclusivamente al Venditore con il quale ha sottoscritto il contratto di fornitura di gas per tale impianto;
- il Venditore compila gli allegati H/40 e I/40 di specifica competenza e li invia al Cliente;
- il Cliente compila e firma l’allegato H/40 di specifica competenza, demandando all’installatore la compilazione e la sottoscrizione dell’allegato I/40, a seguito della modifica dell’impianto;
- il Cliente invia al Distributore la documentazione prevista debitamente compilata.
In caso di esito positivo dell’accertamento della documentazione inviata dal Cliente, attestante la corretta esecuzione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente, il Distributore, in base al regolamento applicativo della Delibera 40/2014/R/gas, ha l’obbligo di attivare l’erogazione del metano (art. 19.1 TISG).
Nel caso in cui l’accertamento della documentazione ricevuta dal Distributore abbia un esito negativo, per ragioni di non correttezza o perché risulti incompleta, lo stesso Distributore invierà al Cliente, e in copia al Venditore, la comunicazione scritta con le ragioni del rigetto.
Il Cliente entro i 30 giorni lavorativi successivi alla comunicazione del Distributore, dovrà integrare quanto indicato, pena l’annullamento della richiesta.
Linee Guida Cig n.12 per Impianti (Ri)Attivati
A seguito dell’aggiornamento e dell’entrata in vigore delle nuove Linee Guida N. 12 (LG parte I, LG parte II, LG parte III) sull’ attivazione/riattivazione dell’impianto del cliente finale, pubblicate dal CIG, su richiesta dell’AEEGSI (con Del. 40/14 e smi), a far data dal 25/08/15 per poter dare seguito alle richieste di (Ri)attivazione della fornitura gas (Impianti chiusi e modificati) si dovranno consegnare al Distributore di competenza territoriale l’allegato Mod. A12 e/o Mod. B12 compilato e sottoscritto dal proprio installatore corredati dalla visura camerale.